Locazione e noleggio di unità da diporto

Locazione e Noleggio di Unità da Diporto Con l’emanazione del regolamento che stabilisce le qualifiche professionali per la nautica, l’attività di locazione e di noleggio ha avuto finalmente una completa disciplina organica. L’art.1 della legge n. 172 dell’8 luglio 2003 di riforma della nautica, modificando la precedente normativa, prevede che le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio, per l’insegnamento della navigazione da diporto nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo. Secondo le direttive ministeriali, la stessa unità può essere impiegata anche in più attività commerciali, ma le medesime devono risultare annotate sulla licenza di navigazione. Per locazione si intende il contratto con cui una delle parti si obbliga in cambio di un corrispettivo a far godere all’altra parte per un dato periodo di tempo l’unità da diporto. In tal caso l’unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale regime l’unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella licenza di navigazione. Per noleggio, invece, si intende il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità per un determinato periodo di tempo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio. Per comandare le unità impiegate nell’attività di noleggio la patente nautica non è valida ma è necessario possedere un’apposita qualifica, di cui al decreto n. 121 del 10 maggio 2005 recante la disciplina dei titoli professionali del diporto, che stabilisce anche i requisiti necessari e le modalità per conseguirli. I titoli per comandare le unità da diporto nell’attività di charter sono i seguenti: a) per i servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto, capitano del diporto, comandante del diporto; b) per i servizi di macchina: ufficiale di macchina del diporto, capitano di macchina del diporto e direttore di macchina del diporto. La norma transitoria, di cui all’art. 15 del decreto, prevede che i vecchi titoli professionali di “conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime” conservano la loro validità e la specie di navigazione. Con tale titolo si possono comandare soltanto le unità da diporto di bandiera italiana. Il personale della nautica da diporto, in analogia ai marittimi tradizionali imbarcati a bordo delle navi commerciali, è iscritto nelle matricole di prima categoria della gente di mare e munito del libretto di navigazione, che costituisce a tutti gli effetti il documento di lavoro necessario per imbarcare a bordo delle unità da diporto. Requisiti necessari per conseguire i vari titoli e l’attività che ciascuno di essi può svolgere a bordo. L’ufficiale di navigazione da diporto si può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta sulla navi da diporto o come comandante sulle imbarcazioni. Per conseguire il titolo occorrono i seguenti requisiti: a) aver compiuto 18 anni di età; b) possedere un diploma di scuola secondaria di 2° grado; c) aver compiuto 36 mesi di navigazione, di cui almeno 24 su navi e imbarcazioni adibite a charter con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione da diporto. Sono previste deroghe. L’interessato deve inoltre aver frequentato i corsi antincendio di base, di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), quello di Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar, presso enti o istituti autorizzati dall’Amministrazione marittima e, infine, il corso di primo soccorso elementare secondo i programmi del Ministero della Salute. Successivamente bisogna sostenere un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e le capacità di svolgere i compiti dell’ufficiale in servizio di guardia in navigazione, previsto dall’art. 1 del D.M. 5.10.2000 (pubblicato nella G.U. n. 248 del 23.10.2000). La normativa prevede percorsi formativi professionali maturati nell’ambito del charter, secondo le previsioni della Convenzione internazionale sugli standard di addestramento dalla Convenzione Stcw ’78 – Emendamenti ’95 (Capitoli II e III) in materia di requisiti di formazione professionale della gente di mare destinata ad imbarcare a bordo delle navi commerciali e delle unità da diporto impiegate nel charter, con incarichi di responsabilità. I titoli conseguiti in base alla citata Convenzione permettono di imbarcare sulle unità da diporto di qualsiasi bandiera. A coloro che superano l’esame viene rilasciato un apposito certificato. Il capitano del diporto può imbarcare sulle unità in attività di charter come 1° ufficiale di coperta sulle navi ovvero come comandante sulle navi inferiori alle 500 T.s.l. Per conseguire il titolo, sono richiesti i seguenti requisiti: a) certificato di ufficiale di navigazione; b) un periodo di 24 mesi di navigazione maturato a bordo delle navi da diporto nel charter o ad uso privato di cui 12 mesi a bordo di unità in navigazione internazionale breve; c) aver frequentato i corsi antincendio avanzato e di primo soccorso (First Aid); d) aver sostenuto un esame teorico-pratico atto a dimostrare le conoscenze e le capacità di eseguire le mansioni di comandante e di 1° ufficiale di coperta di cui al sopra citato decreto 5.10.2000 e successive modificazioni. Infine, qualora la nave sulla quale si dovrà prendere imbarco sia equipaggiata con un sistema radar ARPA (Automatic Radar Plotting Aids) l’interessato dovrà possedere il certificato di frequenza del corso. Il comandante del diporto può comandare le navi da diporto impiegate nel charter di stazza lorda compresa tra 500 e 3.000 T.s.l. Per conseguire il titolo occorrono i seguenti requisiti: a) certificato di capitano del diporto; b) un periodo di 24 mesi di navigazione su navi da diporto impiegate nel charter di cui 12 mesi effettuati in navigazione internazionale breve con il titolo immediatamente inferiore, attestata da una dichiarazione vistata dall’autorità marittima o consolare; c) aver frequentato il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo il programma stabilito dal Ministero della Salute. I titoli di Capitano e di Comandante del diporto consentono di assumere il comando dei “superyacht o “yacht in commercial use” di cui all’ art. 3 della legge n. 172 del 2003, di riforma della nautica. I titoli sopracitati sono validi per lo svolgimento del lavoro a bordo delle unità a motore. Per la vela, invece, è prevista un’apposita specializzazione che si può conseguire dopo aver superato un esame teorico – pratico secondo un programma stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per i servizi di macchina i requisiti sono pressoché identici, salvo averli maturati al servizio di macchina. I relativi titoli abilitano ad imbarcare in qualità di ufficiale di macchina, primo ufficiale o direttore di macchina, in relazione alla potenza del motore installato a bordo dell’unità. Per ulteriori informazioni si rinvia agli artt. 10 e seguenti del decreto n. 121 del 2005. Il regolamento (art. 13) prevede anche i rapporti tra i titoli specifici della nautica e quelli professionali marittimi e viceversa. Viene riconosciuta inoltre l’equiparazione tra le due categorie di abilitazioni professionali, con possibilità di passaggio da un titolo (per la navigazione commerciale) all’altro (per il charter). Di particolare importanza la norma transitoria (art. 14) che attribuisce ai possessori del vecchio titolo di “conduttore di imbarcazioni da diporto adibite a noleggio per le acque marittime” (ma non a quello per le acque interne) la facoltà di acquisire il titolo di ufficiale di navigazione da diporto senza necessità di effettuare il periodo di navigazione a bordo. Analoga facoltà è riconosciuta a coloro che sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto. Ma per conseguire i titoli, fatta eccezione per la navigazione, è necessario aver frequentato i corsi previsti dalla Convenzione STCW 95 e superato l’esame teorico-pratico. Gli interessati potevano avvalersi dell’agevolazione entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, scaduta il 4 gennaio 2007. Alcune organizzazioni di charter hanno richiesto l’apertura dei termine, ma ancora non è stato deciso nulla. Ovviamente il vecchio titolo di “conduttore” non potrà essere più rilasciato. Il titolo di conduttore per le acque interne non è riconosciuto ai fini che interessano, ma la circolare n. 2100 del 4.11.2005 della D.G. per la navigazione e trasporto marittimo e interno, dà la facoltà ai comandi degli uffici periferici di ritenerlo valido, come titolo minimo per l’impiego dei natanti da diporto nelle attività connesse al turismo nautico. Per dare piena attuazione al codice della nautica devono essere ancora emanati i regolamenti riguardanti la sicurezza a bordo e il numero minimo dei componenti l’equipaggio, mentre le condizioni economiche per gli equipaggi delle unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva, sono regolate dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni sindacali e la Confitarma in data 17 luglio 2007. La pregressa normativa prevedeva che le unità da diporto impiegate nel charter, non potevano trasportare un numero di passeggeri superiore a 12, escluso l’equipaggio. La legge di riforma della nautica ha soppresso la limitazione e pertanto a bordo dell’unità possono essere imbarcate il numero di persone riportate sulla licenza di navigazione. Ma la questione non è del tutto chiara poiché il decreto legislativo n. 45 del 4.2.2000 di attuazione della direttiva comunitaria 98/18/CE, stabilisce che per trasportare un numero di passeggeri superiore a 12, l’unità deve rispondere ai requisiti tecnici di costruzione previsti dalla normativa Solas (Safety of Life at Sea) nella quale ricadono le navi commerciali. La situazione verrà chiarita non appena entrarà in vigore il regolamento di attuazione al codice della nautica. Per l’esercizio dell’attività di locazione e di noleggio non è richiesta nessuna autorizzazione amministrativa, ma le imprese, aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, devono essere iscritte presso la Camera di Commercio. L’impiego per uso commerciale, mediante contratti di locazione e noleggio, deve essere annotato sulla licenza di navigazione e nel registro in cui l’unità stessa è iscritta. Anche i natanti da diporto possono essere utilizzati, in attività di locazione o noleggio, per finalità ricreative connesse al turismo locale Queste attività riguardano: lo sci nautico per conto terzi, il volo ascensionale, il traino di piccoli gommoni, i baby-jet, le brevi gite turistiche in mare, le visite alle bellezze naturali delle coste e in genere tutte quelle micro-attività di carattere stagionale che si svolgono nelle zone turistiche con l’impiego dei natanti. Successivamente all’entrata in vigore del codice della nautica anche i natanti possono essere impiegati come unità di appoggio ai subacquei (diving) a scopo sportivo e ricreativo. Anche in questo caso le imprese devono essere iscritte presso la Camera di Commercio e l’attività svolta va preventivamente dichiarata all’autorità marittima locale. L’utilizzazione dei natanti in attività di locazione e di noleggio per scopi ricreativi o turistici è disciplinata con ordinanza del Capo del Circondario marittimo, anche per quanto concerne il titolo (professionale o solo patente nautica) per loro condotta. Per stare in regola è necessario quindi prendere visione dell’ordinanza allo scopo di adempiere alle prescrizioni in essa contenute. Le unità da diporto (compreso i natanti) in attività di noleggio (e non di locazione) beneficiano del carburante agevolato. Fonte: Assonautica Italiana www.assonautica.it