Passaggio di Proprietà delle Unità da Diporto

Passaggio di proprietà delle Unità da Diporto Natanti I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che “il possesso vale titolo”, salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario. Imbarcazioni Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato all’Ufficio ove l’unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, con allegata la seguente documentazione: 1. Il titolo di proprietà può essere costituito da: – atto pubblico; – scrittura privata autenticata (l’autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali,   i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista o notai) e registrata presso l’Ufficio del Territorio; – dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (come sopra); – sentenza passata in giudicato. Per le unità acquistate all’estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. “Bill of Sale ” legalizzato dall’Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità – Per i Paesi dell’Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa – L.106/1990)) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro). Ai fini dell’immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall’Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l’unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l’iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall’autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale. acquisto (mortis causa): copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell’eredità 2. Doppia nota di trascrizione (in bollo); 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000 non anteriore a sei mesi. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo. (nota 1) 4. Versamento di Euro 23,65 sul c.c.p. ………………… intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ………………… con la causale “Capo XXIII – Cap. 3567 – trascrizione passaggio proprietà imbarcazione – Sigla e n. di iscrizione”. (Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2017 n. 190) 5. Versamento di Euro 17,76 sul c.c.p. ………………… intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ………………… con la causale “Capo XXIII – cap. 3567 – aggiornamento licenza di navigazione. Nota: i versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati cumulativamente. 6. Versamento di Euro 41,41 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con causale ” Capo XV – Cap. 3570″ 7. Versamento di Euro 62,00 sul c.c.p. ………………… intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di ………………… con la causale “Capo XV – Cap. 2170”. 8. Licenza di navigazione in originale, ai fini della trascrizione dell’atto. (nota 2) Nota 1. Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio, avente data non superiore a sei mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva). La certificazione è accettata anche oltre il termine dei sei mesi nel caso in cui l’interessato dichiari che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Per le dichiarazioni la legge non prevede alcuna formalità, possono essere rese anche senza la presenza del funzionario addetto, purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità (se l’interessato presenta la pratica personalmente) o venga allegata una fotocopia del documento (se la pratica viene presentata da un delegato o da uno studio di consulenza). 2.Il versamento delle somme sul Capo XXIII va effettuato (su bollettino Mod. quater) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l’ufficio di iscrizione. Nota 2. L’Ufficio di iscrizione rilascia una ricevuta, sostitutiva della licenza di navigazione, valida per un periodo massimo di 20 giorni (entro il quale il procedimento deve essere portato a termine), provvedendo a trascrivere nel registro e annotare sulla licenza di navigazione il passaggio di proprietà. Nel frattempo l’unità può continuare a navigare tra i porti nazionali con la ricevuta dell’avvenuta presentazione della documentazione per il passaggio di proprietà. Attenzione: la mancata presentazione dell’atto nei termini stabiliti, per la trascrizione, comporta la sanzione amministrativa da Euro 307,00 a Euro 1.033,00 e il ritiro della licenza di navigazione. Tariffe Le tariffe stabilite per la registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto sono le seguenti: Per i natanti: Fino a 6 metri di lunghezza f.t. Euro 71,00 Oltre sei metri di lunghezza f.t. Euro 142,00 Per le imbarcazioni: Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t. Euro 404,00 Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. Euro 607,00 Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t.  Euro 809,00 Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t. Euro 1.011,00 Per le navi: Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. Euro 5.055,00 Fonte: Assonautica Italiana www.assonautica.it